Si sente parlare in giro di “Amministratore ad interim”, una creazione estranea all’ordinamento italiano la cui esistenza denuncia in maniera plastica tutta la sfiducia che dilaga tra i condomini verso la categoria degli amministratori. Il fatto che vi sia necessità di ipotizzare l’esistenza di un amministratore ad interim è chiaramente indicativo della difficoltà che si ha nel procedere ad una nomina con mandato pieno ad un professionista, essenzialmente per mancanza di fiducia.
L’ordinamento non riconosce la figura dell’amministratore ad interim conoscendo invece l’amministratore in prorogatio, ossia la proroga dei poteri (che meriterebbe uno specifico ed attendo approfondimento) all’amministratore che, giunto al termine del proprio mandato, o anche espressamente revocato dall’Assemblea, non sia ancora stato sostituito. Si tratta di una figura concepita per garantire la continuità amministrativa sulla presunzione che la prosecuzione temporanea dell’incarico in capo al medesimo amministratore si avvicini alla effettiva volontà dell’Assemblea e comunque risponda all’interesse della compagine condominiale.
Ma quando, pur non essendo in grado di nominare il successore, l’Assemblea ha totale sfiducia dell’amministratore uscente, o quando non si riesce a trovare un accordo sul nuovo amministratore in seguito al decesso del precedente amministratore è possibile nominare un amministratore ad interim?
La risposta è “Si!”. Tale nomina, contrariamente a ciò che taluno pensa, ha comunque necessità della maggioranza richiesta dalla normativa per la nomina normale dell’amministratore, non può essere operata con maggioranze inferiori, e può concretizzarsi in due modalità.
La modalità più semplice è proprio quella di procedere ad una nomina, per così dire, “standard” dell’amministratore, tenendo presente che l’Assemblea in ogni tempo può revocare il mandato all’amministratore e procedere ad una nuova nomina.
L’altra modalità più complessa è quella di individuare un amministratore disposto ad accettare un mandato a tempo, specificando in delibera espressamente la durata che si intende dare al mandato.
Tuttavia non va ignorato il fatto che entrambe queste modalità presentano dei problemi.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, occorre tenere presente che è pacifico nell’ordinamento che un amministratore che sia stato revocato anzitempo senza giusta causa dall’Assemblea ha diritto al compenso per l’intero esercizio a titolo di risarcimento danni. Quindi una nomina, per così dire, “piena” sapendo di voler cambiare amministratore nel brevissimo termine non è conveniente.
Per quanto riguarda la seconda soluzione, non si può ignorare il fatto che sia estremamente difficile trovare un amministratore professionista che possa accettare una simile limitazione di incarico che, obiettivamente, mette in qualche misura in discussione la professionalità dell’amministratore. Per altro, comunque, a scanso di ogni problema, una delibera di questo tipo andrebbe formulata con notevole attenzione ed eventualmente supportata da una successiva formale richiesta di assemblea straordinaria di nomina.
Quindi, evidentemente, la risposta alla domanda, “Si”, per completezza andrebbe completata da un “ma” seguito da tutti gli avvisi di cui si è dato conto sopra. Nonostante la risposta affermativa, quindi, in assenza della possibilità di procedere ad una nomina vera è quasi sempre più opportuno orientarsi ad una prorogatio del vecchio amministratore.